Preso atto che ASL 3 ha dismesso unilateralmente in data 30/06/2017 l’Accordo Integrativo Aziendale per le Cure Domiciliari siglato con Fimmg e le altre Organizzazioni Sindacali nel 2011. Con la cessazione del citato Accordo, i rapporti organizzativi tra ASL 3 Genovese e i MMG rientrano nelle norme previste dal ACN 2005, mai modificate dagli ACN successivi.

 

In particolare nella Parte Seconda, Capo II – Assistenza Primaria, l’Art. 53 prevede tre tipi di Assistenza Domiciliare:

  1. a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
  2. b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
  3. c) assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).

 

Per quanto riguarda l’ADI le norme sono contenute nel Allegato G:

 

All’Art.4 sono contenute le modalità di attivazione del servizio.

 

  1. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

 

Si evince chiaramente dall’articolo in oggetto come il MMG possa avviare la segnalazione di apertura di un ADI con una semplice dichiarazione sulla sua carta intestata, riportando gli elementi necessari (numero di accessi, diagnosi completa, motivi per i quali le visite devono essere eseguite a casa). Non viene citato alcun modulo predisposto dall’azienda ne tantomeno la scheda AGED.

 

Il compenso per le visite previsto dal Art. 5 è di 18,90 euro, corrisposto in base al modello di riepilogo degli accessi presentato dal MMG.

 

L’Art. 6 comma 2 prevede che il medico tenga una scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.  Non è prevista la compilazione di nessun altro modulo predisposto dall’azienda.

 

 

Per quanto riguarda l’ADP le norme sono contenute nel Allegato H:

 

Nessun accenno viene fatto per quanto riguarda le modalità burocratiche di attivazione del servizio. Nel caso questo venga attivato dal MMG è lecito pensare che egli possa compilare una semplice richiesta sulla sua carta intestata, debitamente motivata e dettagliata. 

 

All’Art.3 comma 5 sono riportate le incombenze burocratiche del MMG durante il servizio, che si limitano a:

la “tenuta di una scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi”.

 

Si evince chiaramente dall’articolo sopracitato come il MMG sia tenuto a compilare soltanto il diario clinico che riassume i suoi interventi e quelli degli altri operatori. Non è previsto alcun altro modulo predisposto dall’azienda ne tantomeno la scheda AGED.

 

Il compenso per le visite previsto dal Art. 5 è di 18,90 euro, corrisposto in base al modello di riepilogo degli accessi presentato dal MMG.

 

In nessun punto del citato Allegato è prevista la obbligatorietà della visita congiunta del medico e del personale infermieristico aziendale. Pertanto si ritiene che là dove questa risulti di difficile programmazione per i rispettivi impegni essa possa svolgersi anche in maniera disgiunta.  

 17-9-2018

 

Dott. Andrea Carraro

Vicesegretario

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